Sistema di deposito cauzionale in Italia, iniziato l'esame parlamentare

Il confronto sull’introduzione in Italia di un sistema di deposito cauzionale per bottiglie e lattine è entrato in una nuova fase. Il 15 luglio 2026 la Commissione Ambiente della Camera ha avviato l’esame di tre proposte di legge, presentate da esponenti di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia. Il sostegno trasversale indica che i tempi sono ormai maturi per un’applicazione del sistema anche in Italia, dove il dibattito politico si sta concentrando sulla definizione delle modalità operative.

La discussione parlamentare consente comunque di comprendere come potrebbe essere organizzato in Italia il DRS, Deposit Return System, indicato anche come SDC, sistema di deposito cauzionale. I testi affrontano temi concreti come l’importo della cauzione, gli obblighi dei punti vendita, la combinazione tra raccolta manuale e automatizzata, il ruolo dei Comuni, la governance del sistema e la gestione dei flussi economici e informativi.

Le tre proposte partono da impostazioni differenti, ma presentano anche diversi elementi comuni. Dal loro confronto emerge una prima possibile architettura del futuro sistema italiano.

Il supporto di Eurven
Eurven, come azienda italiana di riferimento per i sistemi di deposito con cauzione e ecocompattatori basati sul principio del riciclo incentivante, segue con attenzione gli sviluppi normativi e si impegna nella divulgazione e nella consulenza nei confronti di aziende, enti pubblici, consorzi e altri soggetti che saranno coinvolti nel funzionamento del sistema. Allo stesso tempo, la tecnologia necessaria per la raccolta automatica è già disponibile nelle macchine (ecocompattatori o RVM) forniti da Eurven.

Contatta Eurven

Una nuova fase per il deposito cauzionale in Italia

Nel nostro precedente approfondimento sul DRS in Italia abbiamo ricostruito il quadro europeo, le tempistiche e i possibili scenari legati al nuovo Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).

Il Regolamento UE 2025/40, conosciuto come PPWR, si applica dal 12 agosto 2026 e stabilisce che entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri debbano assicurare una raccolta separata pari ad almeno il 90% annuo, in peso, per:

  • le bottiglie di plastica monouso per bevande con capacità massima di tre litri;
  • i contenitori metallici monouso per bevande con capacità massima di tre litri.

Per raggiungere questo risultato, il regolamento prevede l’istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione. Uno Stato può avvalersi dell’esenzione prevista dal PPWR se dimostra di aver raggiunto nel 2026 almeno l’80% di raccolta separata per i formati interessati e presenta entro il 1° gennaio 2028 un piano credibile per arrivare al 90% (obiettivo che gli analisti definiscono irrealistico, per cui sembra inevitabile l’applicazione del DRS anche in Italia).

Parallelamente, la Legge 17 marzo 2026, n. 36 ha già delegato il Governo ad adeguare la normativa italiana al PPWR. Entro otto mesi dall’entrata in vigore della legge dovranno essere individuate le autorità competenti per l’applicazione del regolamento, la vigilanza, i controlli, le sanzioni e la raccolta dei dati.

Questa delega generale non definisce però nel dettaglio il funzionamento del DRS. Le tre proposte ora all’esame della Camera cercano di colmare proprio questa parte, indicando differenti soluzioni per costruire la futura filiera di restituzione.

Le tre proposte di legge all’esame della Camera

L’esame in Commissione Ambiente è iniziato sulla proposta C.2618, alla quale sono state abbinate la C.2728 e la C.2741. Alla data di pubblicazione di questo articolo, l’iter si trova ancora nella fase iniziale e non è stato scelto un testo base, tuttavia l’inizio del dibattito parlamentare è un segnale positivo per tutti gli operatori che si stanno già preparando a questo nuovo sistema.

La proposta C.2618: obblighi definiti per punti vendita e raccolta automatizzata

La proposta di legge C.2618, presentata da Silvia Roggiani, Eleonora Evi e altri deputati, è composta da sei articoli. Prevede l’istituzione di un sistema nazionale di deposito cauzionale e delega il Governo ad adottare entro sei mesi uno o più decreti legislativi per disciplinarne il funzionamento.

Il campo di applicazione comprende gli imballaggi monouso in plastica e metallo destinati a contenere bevande, con capacità compresa tra 0,1 e 3 litri. Sono espressamente escluse le bevande a base di latte e i prodotti lattiero-caseari.

Tra gli elementi principali della proposta figurano:

  • l’integrazione del deposito cauzionale con l’attuale regime di responsabilità estesa del produttore;
  • l’individuazione dei soggetti responsabili del sistema;
  • l’introduzione di un marchio uniforme da applicare sui contenitori, con il simbolo del sistema e l’indicazione dell’importo della cauzione;
  • la regolazione dei rapporti economici tra i soggetti della filiera;
  • la definizione dell’importo del deposito per ogni tipologia di contenitore;
  • l’introduzione di sanzioni amministrative per gli operatori che non rispettano gli obblighi previsti.

La proposta dedica particolare attenzione alla rete di restituzione. I titolari dei punti vendita e degli esercizi nei quali vengono distribuite o somministrate bevande dovrebbero raccogliere i contenitori restituiti dai consumatori e assicurare il rimborso della cauzione. Il testo cita anche ristoranti, mense aziendali e istituzionali, terminali di distribuzione e strutture analoghe.

Per gli esercizi commerciali al dettaglio con superficie superiore a 200 metri quadrati viene prevista la disponibilità di punti di raccolta manuali o automatici. Gli esercizi più piccoli potrebbero aderire volontariamente.

Il testo chiede inoltre di favorire l’adozione di sistemi automatici di raccolta da parte dei rivenditori, anche su richiesta del soggetto responsabile del DRS, per agevolare la restituzione e aumentare l’efficienza del sistema.

Il consumatore potrebbe ricevere l’importo versato oppure scegliere un buono o un titolo d’acquisto, anche digitale, di valore equivalente. Questa formulazione dovrà essere coordinata con i requisiti europei, che prevedono modalità di rimborso facilmente accessibili e non subordinate a nuovi acquisti.

Un aspetto distintivo della C.2618 riguarda il rapporto con la raccolta comunale. Nella fase transitoria continuerebbero a operare i sistemi esistenti, mentre ARERA dovrebbe adeguare i corrispettivi riconosciuti ai gestori dei servizi di raccolta e trattamento in considerazione delle modifiche prodotte dal DRS.

L’introduzione del deposito, infatti, trasferirebbe una parte rilevante delle bottiglie in PET e dei contenitori metallici dalla raccolta urbana ordinaria alla nuova rete di restituzione.

La proposta prevede infine una relazione annuale alle Camere e una valutazione dei possibili benefici e delle criticità legati all’estensione del sistema alle bottiglie di vetro monouso e ai cartoni per bevande.

La proposta C.2728: una delega più aperta e un ruolo maggiore per i territori

La proposta di legge C.2728, presentata da Ilaria Fontana, Sergio Costa, Patty L’Abbate e altri deputati, è composta da due articoli e affida al Governo dodici mesi per istituire il sistema nazionale.

Rispetto alla C.2618, si tratta di una proposta meno prescrittiva. Il testo indica alcuni principi generali, lasciando ai successivi decreti legislativi la definizione di molti aspetti operativi.

Il sistema dovrebbe interessare contenitori monouso per bevande, come bottiglie in PET e lattine. Spetterebbe al Governo individuare con precisione le bevande comprese e stabilire l’entità minima della cauzione per ciascuna tipologia di contenitore.

L’importo dovrebbe essere abbastanza elevato da contribuire al raggiungimento degli obiettivi di raccolta separata, ma la proposta non indica una somma precisa né stabilisce se il deposito debba essere uguale per tutti i formati.

Per la rete di restituzione viene prevista una combinazione di punti manuali e meccanizzati. Gli esercizi obbligati dovrebbero essere individuati tenendo conto:

  • delle dimensioni del punto vendita;
  • della distanza dagli altri punti di restituzione;
  • della necessità di garantire una rete sufficientemente accessibile.

A differenza della C.2618, non viene stabilita direttamente una soglia dimensionale nazionale. Questa scelta consentirebbe di adattare gli obblighi alle caratteristiche dei territori, ma richiederebbe criteri attuativi chiari per evitare differenze eccessive tra le varie aree del Paese.

La proposta prevede inoltre la costituzione di un ente incaricato di coordinare l’introduzione del DRS e di adottare linee guida per assicurarne un funzionamento uniforme sul territorio nazionale.

Gli imballaggi soggetti a cauzione dovrebbero essere riconoscibili attraverso un marchio applicato sull’etichetta, con l’indicazione visibile dell’importo del deposito.

Un’altra caratteristica specifica è il coinvolgimento degli enti territoriali. La proposta prevede forme di premialità per i Comuni che favoriscono la realizzazione del sistema, anche attraverso campagne di sensibilizzazione, e richiama il principio di collaborazione tra Stato e autonomie locali.

La proposta C.2728 presenta quindi un’impostazione più flessibile e territoriale. Definisce la direzione generale, ma rimanda al Governo la scelta della maggior parte delle regole economiche, tecniche e organizzative.

La proposta C.2741: una disciplina più dettagliata su governance, dati e sostenibilità economica

La proposta di legge C.2741, presentata da Massimo Milani e Fabio Rampelli, interviene direttamente sul Codice dell’ambiente sostituendo integralmente l’articolo 219-bis.

A differenza delle prime due proposte, il testo non contiene una delega legislativa generale. Introduce direttamente nella normativa primaria alcuni elementi strutturali e affida a un regolamento ministeriale, da adottare entro 180 giorni, la disciplina tecnica e operativa.

La proposta distingue più chiaramente:

  • i sistemi di riutilizzo degli imballaggi;
  • i sistemi di deposito cauzionale e restituzione per specifici imballaggi monouso destinati al riciclo.

Entro il 1° gennaio 2029 gli operatori dovrebbero assicurare l’operatività di uno o più DRS capaci di raggiungere almeno il 90% di raccolta separata, in peso, per le bottiglie di plastica e i contenitori metallici monouso per bevande fino a tre litri.

Il testo mantiene espressamente ferme le deroghe e le condizioni di esenzione previste dal PPWR, compresa la possibilità di escludere, nei casi ammessi dal regolamento europeo, i formati inferiori a 0,1 litri.

La rete dei punti di restituzione dovrebbe essere organizzata in modo proporzionato alla densità abitativa e ai flussi turistici. Questo elemento è particolarmente rilevante per l’Italia, dove in determinate località il numero di contenitori consumati può aumentare considerevolmente durante specifici periodi dell’anno.

La proposta richiama un obbligo di ritiro per i distributori finali, accompagnato dalla disponibilità di soluzioni alternative equivalenti nei casi di esenzione. Il riferimento normativo utilizzato dal testo per una parte delle deroghe dovrà tuttavia essere chiarito durante l’iter, come evidenziato anche dal dossier parlamentare, perché la disposizione europea richiamata riguarda principalmente gli obiettivi di riutilizzo applicabili ai distributori di minori dimensioni.

La C.2741 è la proposta che affronta più dettagliatamente la sostenibilità economica e l’infrastruttura digitale del sistema. Prevede:

  • una remunerazione trasparente per i soggetti che gestiscono i punti di restituzione;
  • la tracciabilità dei contenitori e dei conferimenti;
  • marcature, requisiti tecnici, controlli e audit;
  • sistemi digitali per prevenire illeciti e frodi;
  • la pubblicazione dei risultati e dei costi operativi;
  • regole per la destinazione dei depositi non riscossi;
  • l’interazione con i sistemi degli altri Stati membri nelle aree interessate da importanti flussi transfrontalieri.

Il regolamento attuativo dovrebbe definire i valori cauzionali, gli obiettivi intermedi, le modalità di rimborso, anche digitali, e l’organizzazione dei punti di restituzione manuali o automatizzati.

Per i sistemi organizzati in forma collettiva viene prevista la costituzione di un soggetto gestore, oppure di più soggetti coordinati, senza scopo di lucro e partecipati dai produttori e dagli altri operatori della filiera. Dovrebbero essere garantiti accesso non discriminatorio, separazione contabile, rendicontazione e controllo pubblico.

I costi di avvio e di gestione sarebbero posti a carico degli operatori economici interessati, secondo il principio della responsabilità estesa del produttore.

Confronto sintetico tra le proposte

ElementoC.2618C.2728C.2741
Strumento normativoLegge con delega al GovernoLegge delegaModifica diretta del Codice dell’ambiente e regolamento attuativo
Termine per l’attuazioneDecreti legislativi entro 6 mesiDecreti legislativi entro 12 mesiRegolamento entro 180 giorni e sistema operativo entro il 1° gennaio 2029
Imballaggi inizialiPlastica e metallo tra 0,1 e 3 litriContenitori come bottiglie in PET e lattine, con perimetro da definireBottiglie di plastica e contenitori metallici fino a 3 litri, secondo il PPWR
Punti di restituzioneManuali o automatici; obbligo sopra 200 m² e adesione volontaria sotto tale sogliaManuali o meccanizzati, in base a dimensioni e distanza dagli altri puntiManuali o automatizzati, con requisiti minimi e rete proporzionata anche ai flussi turistici
GovernanceSoggetto responsabile da riconoscere e disciplinareEnte nazionale di coordinamentoUno o più gestori coordinati, senza scopo di lucro e sottoposti a controllo
Ruolo dei ComuniProventi delle sanzioni e adeguamento dei corrispettivi della raccoltaPremialità, sensibilizzazione e coordinamento territorialeIntegrazione tra DRS e infrastrutture locali di raccolta differenziata
Elemento distintivoObblighi più definiti per gli esercizi e attenzione alle RVMFlessibilità territoriale e coinvolgimento dei ComuniRegole più articolate su remunerazione, tracciabilità, antifrode e flussi economici

Gli elementi sui quali sembra esserci convergenza

Le tre proposte utilizzano strumenti normativi differenti, ma consentono di individuare alcuni principi condivisi che potrebbero confluire in un futuro testo unificato.

Un sistema nazionale integrato con la responsabilità dei produttori

Il futuro DRS dovrebbe essere organizzato a livello nazionale e coordinato con il sistema di responsabilità estesa del produttore. Produttori e importatori avrebbero quindi un ruolo centrale nel finanziamento della raccolta e nella registrazione degli imballaggi immessi sul mercato.

Una prima applicazione a bottiglie di plastica e lattine

Tutte le proposte assumono come punto di partenza le bottiglie in plastica, in particolare PET, e i contenitori metallici monouso per bevande. L’eventuale inclusione di vetro, cartoni per bevande o imballaggi riutilizzabili viene considerata come una possibile fase successiva.

Un marchio riconoscibile sui contenitori

Gli imballaggi soggetti al deposito dovrebbero essere facilmente identificabili. Il marchio dovrebbe indicare l’appartenenza al sistema e, secondo alcune proposte, anche il valore della cauzione.

La riconoscibilità è necessaria per informare il consumatore, ma anche per consentire ai punti di restituzione automatici di verificare che il prodotto sia registrato e ammesso al rimborso.

Una rete composta da raccolta manuale e automatizzata

Il futuro modello dovrebbe combinare punti di restituzione manuali e reverse vending machine (RVM) per la raccolta automatica, adattando la soluzione ai volumi, agli spazi disponibili e alle caratteristiche del territorio.

Le RVM avrebbero un ruolo particolarmente importante nei supermercati, nei centri commerciali e nei luoghi con elevati flussi di contenitori, dove la gestione manuale potrebbe risultare meno efficiente.

Una struttura centrale per coordinare dati e flussi economici

Il sistema richiederà un soggetto capace di coordinare la registrazione dei prodotti, la contabilizzazione dei depositi, i rimborsi ai punti di raccolta, la logistica e la rendicontazione dei risultati.

Cambiano la forma e il livello di dettaglio proposti, ma tutti i testi riconoscono la necessità di una governance nazionale e di regole uniformi.

Il coinvolgimento di Comuni e gestori della raccolta

L’introduzione del DRS non eliminerebbe la raccolta differenziata comunale. Renderebbe però necessario ridefinire il rapporto tra i due sistemi, perché una parte dei materiali di maggiore valore verrebbe intercettata attraverso i punti di restituzione.

Le proposte prevedono quindi, con modalità diverse, il coinvolgimento degli enti locali, l’adeguamento dei corrispettivi e l’integrazione tra le infrastrutture esistenti e la nuova rete.

Le questioni che restano ancora aperte

Il confronto parlamentare dovrà risolvere numerosi aspetti che incidono direttamente sul funzionamento e sulla sostenibilità del DRS.

Quale sarà l’importo della cauzione

Nessuna delle proposte stabilisce una somma precisa. Il valore dovrà essere abbastanza significativo da incentivare la restituzione, senza produrre effetti sproporzionati sui consumatori o distorsioni commerciali.

Dovrà inoltre essere deciso se applicare un deposito uniforme oppure importi diversi in base al volume, al materiale o alla tipologia di contenitore.

Quali bevande e quali formati saranno inclusi

Il PPWR individua un perimetro generale, ma consente alcune esclusioni. Il legislatore italiano dovrà stabilire con precisione il trattamento dei contenitori inferiori a 0,1 litri, delle bevande a base di latte, dei prodotti vitivinicoli e di altre categorie escluse o disciplinate diversamente dal regolamento europeo.

Quali esercizi saranno obbligati a ritirare i contenitori

La soglia di 200 metri quadrati proposta dalla C.2618 non compare negli altri testi. Dovrà essere valutato se adottare un criterio nazionale basato sulla superficie oppure una combinazione di parametri come volumi di vendita, posizione, distanza dai punti alternativi e densità della popolazione.

Andrà chiarito anche il ruolo degli esercizi di ristorazione, degli hotel, dei bar, delle mense e degli altri operatori che vendono o somministrano bevande.

Chi acquisterà e gestirà le reverse vending machine

Le proposte riconoscono il ruolo della raccolta automatizzata, ma non definiscono ancora chi dovrà sostenere l’investimento iniziale.

Le RVM potrebbero essere acquistate o noleggiate dai retailer, fornite dal gestore del DRS oppure finanziate attraverso contributi e corrispettivi collegati ai volumi raccolti. La scelta inciderà sulla velocità di diffusione della rete e sull’accessibilità del sistema per gli esercizi di dimensioni medie.

Come saranno remunerati i punti di restituzione

Oltre al rimborso delle cauzioni anticipate ai consumatori, i gestori dei punti di raccolta sostengono costi per spazio, personale, energia, pulizia, manutenzione, stoccaggio e logistica.

Il futuro sistema dovrà quindi stabilire una remunerazione, generalmente indicata nei DRS europei come handling fee, collegata al servizio effettuato. Solo la C.2741 affronta esplicitamente questo principio, ma il tema sarà inevitabile qualunque sia il modello adottato.

Come saranno utilizzati i depositi non riscossi

Una parte dei contenitori potrebbe non essere restituita e la relativa cauzione rimarrebbe nel sistema. Dovrà essere stabilito se queste somme saranno utilizzate per coprire i costi operativi, finanziare la rete, sostenere campagne informative o migliorare le prestazioni ambientali.

Serviranno regole trasparenti per evitare che il numero dei contenitori non restituiti diventi una fonte di ricavo in contrasto con l’obiettivo di massimizzare la raccolta.

Come cambierà la raccolta differenziata comunale

Il DRS intercetterebbe materiali relativamente omogenei e di valore, soprattutto PET e alluminio. Comuni, gestori del servizio pubblico e consorzi di filiera dovranno quindi rivedere flussi, contratti, corrispettivi e modalità di rendicontazione.

L’obiettivo dovrà essere integrare i due sistemi, evitando duplicazioni e assicurando che anche i contenitori conferiti per errore nella raccolta tradizionale possano essere contabilizzati e avviati a riciclo di alta qualità.

Quali standard tecnici dovranno rispettare le macchine

Per entrare nella rete nazionale, una reverse vending machine dovrà essere collegata ai registri dei prodotti e alla piattaforma del gestore. Serviranno regole comuni per il riconoscimento degli imballaggi, la sicurezza dei dati, la contabilizzazione dei depositi, la prevenzione delle frodi e la trasmissione delle informazioni.

Dovranno inoltre essere definite procedure di certificazione e aggiornamento, indispensabili quando vengono introdotti nuovi prodotti o cambiano codici a barre, forme ed etichette.

Quale sarà il percorso legislativo definitivo

Le tre proposte potrebbero confluire in un testo unificato oppure una di esse potrebbe essere scelta come testo base e successivamente modificata. Resta inoltre da coordinare il lavoro parlamentare con i decreti che il Governo dovrà adottare in attuazione della Legge n. 36/2026.

L’avvio dell’esame rappresenta quindi un passaggio politico significativo, ma non permette ancora di indicare una data certa per l’entrata in funzione del sistema.

Come potrebbe funzionare la raccolta automatica nel futuro DRS

All’interno di un sistema di deposito cauzionale, una RVM svolge la funzione di raccogliere e compattare bottiglie e lattine, oltre a diventare un punto connesso all’infrastruttura nazionale del DRS.

Il processo dovrebbe comprendere diverse operazioni:

  1. identificazione del contenitore, attraverso il codice a barre, il marchio DRS e altri sistemi di riconoscimento;
  2. verifica dell’idoneità, controllando formato, materiale, peso e caratteristiche fisiche;
  3. rifiuto degli imballaggi non ammessi, non registrati, già compattati o contenenti ancora liquidi;
  4. registrazione del conferimento e associazione del contenitore al deposito da restituire;
  5. rimborso della cauzione mediante contanti, buono, titolo digitale o altra modalità prevista dal sistema;
  6. separazione e compattazione dei materiali per ridurre i volumi e facilitare il trasporto;
  7. trasmissione dei dati al gestore centrale per la riconciliazione economica, la logistica e la rendicontazione.

Il passaggio dalla raccolta incentivante al deposito cauzionale modifica quindi la funzione dell’ecocompattatore. Il premio commerciale viene sostituito dal rimborso di una somma già pagata dal consumatore e ogni operazione deve essere verificabile all’interno del sistema nazionale.

Cosa potrebbe cambiare per imprese, distribuzione ed enti pubblici

Produttori e importatori di bevande

Le aziende dovranno registrare i prodotti ammessi al sistema, utilizzare etichette e codici conformi, versare i contributi previsti e comunicare i quantitativi immessi sul mercato. Potrebbero inoltre essere chiamate a modificare alcuni formati per garantire il corretto riconoscimento da parte delle RVM.

Grande distribuzione e punti vendita

I retailer (GDO e altre attività di commercio al dettaglio) dovranno organizzare la restituzione, individuare gli spazi, gestire il rimborso dei depositi e coordinare lo stoccaggio e il ritiro dei materiali. Nei punti ad alto volume, la raccolta automatizzata potrà ridurre le attività manuali e rendere più precisa la contabilizzazione.

Ristorazione, hospitality e somministrazione

Bar, ristoranti, hotel, mense ed eventi generano flussi differenti rispetto alla vendita al dettaglio. Una parte dei contenitori viene consumata sul posto e potrebbe richiedere circuiti dedicati o modalità di conferimento per grandi quantità.

Comuni ed enti territoriali

Gli enti pubblici avranno un ruolo nella pianificazione territoriale, nella comunicazione ai cittadini e nel coordinamento con il servizio di raccolta urbana. Potranno inoltre contribuire a individuare punti accessibili nelle aree prive di una sufficiente presenza di esercizi commerciali.

Gestori dei rifiuti e consorzi di filiera

Il cambiamento dei flussi richiederà nuovi accordi economici e operativi. Il materiale raccolto attraverso il DRS, se correttamente separato e tracciato, potrà alimentare processi di riciclo di alta qualità e favorire il ritorno del PET e dell’alluminio nella produzione di nuovi imballaggi per bevande.

Il ruolo delle tecnologie per la raccolta automatica

Qualunque soluzione venga scelta dal Parlamento, il futuro DRS avrà bisogno di una rete capillare, affidabile e collegata a una piattaforma centrale. Le macchine dovranno combinare riconoscimento, selezione, compattazione, gestione dei rimborsi, telemetria e trasmissione sicura dei dati.

La tecnologia delle RVM per i sistemi di deposito cauzionale (SDC)
Eurven sviluppa reverse vending machine, ecocompattatori e soluzioni digitali per la raccolta selettiva e incentivante. L’esperienza maturata nel riconoscimento dei contenitori, nella riduzione dei volumi, nella telemetria e nella gestione dei dati rappresenta una base tecnologica utile per affrontare i requisiti del futuro sistema di deposito cauzionale.

Contatta Eurven

La disciplina definitiva dovrà indicare gli standard di interoperabilità, certificazione e collegamento con il gestore nazionale. La disponibilità di tecnologie flessibili e adattabili ai diversi contesti potrà però contribuire alla realizzazione di punti di restituzione destinati alla grande distribuzione, agli esercizi commerciali, agli spazi pubblici e ai luoghi caratterizzati da elevati volumi di consumo.

Il confronto parlamentare è ancora all’inizio, ma le proposte attualmente in discussione mostrano che la raccolta automatizzata sarà uno degli elementi centrali nella progettazione del DRS italiano. La questione da definire riguarda il modo in cui costruire una rete semplice per i cittadini, economicamente sostenibile per gli operatori e capace di produrre dati e materiali di qualità.

Carlo Venturato